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Iva rimborsata dopo il termine

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25093 di ieri, ha ribadito che il fornitore del servizio può chiedere il rimborso dell’Iva indebitamente versata anche dopo la scadenza del termine. Ciò, a patto che l’imposta sia quella effettivamente restituita al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo. I giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il prestatore di un servizio può chiedere al fisco il rimborso dell’imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza, sebbene esclusivamente per quell’imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo.


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