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La direttiva Atad entra in collisione con l’armonizzazione europea

Nel 2016 il Consiglio dei ministri delle Finanze della Ue ha adottato la direttiva Atad che l’Italia ha recepito nel Dlgs 142/18. La base giuridica della direttiva è costituita dall’articolo 115 del Trattato Ue in base al quale il Consiglio dei ministri delle Finanze ‘stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno’. La finalità della direttiva Atad è quella di stabilire un ‘livello minimo di protezione delle basi imponibili nazionali dell’imposta delle società. Tuttavia quello che la direttiva Atad armonizza sono soltanto quattro norme antielusive specifiche e una norma antielusiva generale. Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha costantemente affermato che una semplice disparità tra le legislazioni nazionali non è sufficiente a giustificare il ricorso all’articolo 114 (e anche 115) del Trattato. La Corte di giustizia potrebbe disapplicare la direttiva Atad per violazione del Trattato anche perché non armonizza nulla della base imponibile dell’imposta sulle società e si limita ad imporre agli Stati membri l’introduzione di 5 norme anti-elusione standardizzate.


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