Rassegna Fiscale

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La retribuzione indebita si restituisce al netto

L’art. 150 del decreto Rilancio dispone che in caso di ripetizione di somme rivelatesi indebite, chi le ha percepite deve restituirle al sostituto d’imposta al netto delle ritenute fiscali subite. Secondo la nuova disposizione gli importi da restituire, laddove siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte, devono essere conferiti dal percettore al netto delle ritenute fiscali, non costituendo pertanto oneri deducibili. In aggiunta è previsto che, ai sostituti privati e a quelli pubblici, che erogano redditi di lavoro dipendente, a fronte delle somme nette ricevute spetta un credito d’imposta pari al 30% degli importi, utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di valore. La nuova disposizione decorre dal 1°gennaio 2020, ma non incide sui rapporti che già sono stati definiti al 19 maggio 2020, per i quali quindi non occorrerà effettuare alcun conguaglio. Ci si chiede se il credito d’imposta del sostituto d’imposta stabilito in misura forfettaria pari al 30% delle somme ricevute possa bastare a coprire la tassazione applicata e versata.


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