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L’amministratore di fatto può rispondere in solido della sanzione alla Srl

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 3357 dello scorso 20 settembre, ha escluso l’esimente di cui all’art. 7 del Dlgs 269/2003 se si trae beneficio dalla condotta fraudolenta dell’ente. Dunque, anche l’amministratore di fatto può rispondere in solido della sanzione inflitta alla società. Al responsabile solidale delle violazioni di una Srl veniva notificato l’avviso di accertamento quale ‘amministratore di fatto’.Secondo i giudici del riesame il contribuente non aveva fornito prova contraria e dalle risultanze della verifica fiscale nonché dalle dichiarazioni di terzi, riportate sia sul PVC sia nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, risultava comprovato in maniera indefettibile che egli fosse stato, assieme ad altri, uno dei principali beneficiari dell’attività fraudolenta posta in essere dalla società.


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