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Le somme pignorate non rilevano senza atto allegato

E’ illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta su ordinanze di assegnazione di somme pignorate se non contiene il provvedimento. Ad affermarlo la Ctp di Catanzaro con la sentenza 665/1/2019. Nel caso esaminato l’ufficio voleva recuperare l’imposta di registro, ritenendo nota alla controparte l’ordinanza stessa, essendo stata emessa nei suoi confronti. Per il collegio, invece, il contribuente deve essere posto in grado di esercitare in modo immediato le sue facoltà difensive senza dover ricorrere a un’attività di ricerca. Non basta, quindi, indicare solo il numero e la data di deposito del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’adempimento dell’obbligo di registrazione, dovendo essere l’atto allegato all’avviso di liquidazione.


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