Rassegna Fiscale

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Rassegna Fiscale

Nei trasporti internazionali non imponibilità per il mittente

In base alle direttive della Corte di giustizia l’Iva deve essere applicata in modo uniforme in tutta la Ue. Assonime, nella circolare n. 2 di ieri, ha esaminato il caso che riguarda l’attuazione della sentenza del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16 pronunciata in via pregiudiziale per una lite sorta in Lettonia. I principi enunciati dal giudice europeo sono stati recepiti nel nostro ordinamento con la legge n. 215/2021 che ha convertito il decreto fisco-lavoro. Il provvedimento ha aggiunto alla legge Iva un nuovo comma che circoscrive la non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale del primo comma n. 2) a quelli resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore o al destinatario dei beni. La non imponibilità riguarda anche i rapporti con lo spedizioniere. La circolare Assonime evidenzia come la sentenza europea parli espressamente di servizi non imponibili solo se resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni. La nostra norma modificata non parla di ‘mittente’.


questo articolo si trova a pagina 33