No interpello, no rimborso
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23665 dello scorso 28 ottobre, ha stabilito che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, determina per i tributi armonizzati l’invalidità dell’atto qualora il contribuente abbia concretamente enunciato le proprie ragioni. La mancata presentazione dell’interpello preventivo, non attiva il contraddittorio legittimando il diniego al rimborso Iva. I giudici di legittimità hanno accolto il diniego al rimborso del credito Iva a una società non operativa, che non aveva presentato istanza di disapplicazione.
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