Rassegna Fiscale

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Operazioni straordinarie penalizzate dal fisco

Ha stupito la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare, messa in pubblica consultazione, sulla rivalutazione dei beni d’impresa. Parimenti ha destato sorpresa l’interpello n. 956-1943/2021 secondo cui la società incorporante o beneficiaria della scissione dovrebbe ricostituire le riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta dell’incorporata o attribuita dalla scissa anche per l’eccedenza rispetto all’aumento di capitale o all’avanzo di fusione o scissione. Secondo le Entrate ove l’incorporante o la beneficiaria non disponesse di sufficienti riserve libere proprie da vincolare, le riserve da rivalutazione eccedenti dovrebbero concorrere a formare il suo reddito imponibile. Il motivo per cui l’Agenzia è giunta a questa conclusione è che le riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta non rientrerebbero fra quelle c.d. ‘tassabili solo in caso di distribuzione’ per le quali l’art. 172, comma 5, richiamato per le scissioni dall’art. 173, comma 9, del Testo unico impone la ricostruzione solamente nei limiti dell’aumento di capitale e dell’avanzo di fusione o scissione.


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