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Partite Iva cessate, il credito riportabile nelle liquidazioni

Il divieto di compensazione dei crediti per le partite Iva cessate e per i soggetti cancellati dal Vies non impedisce il diritto di detrarre Iva da Iva, in sede di liquidazione di periodo. Sarebbe inoltre ragionevole che la preclusione valga solo con riferimento ai crediti maturati alla data di notifica del provvedimento di cancellazione. L’art. 2 del decreto legge fiscale stabilisce che i soggetti che abbiano ricevuto un provvedimento di cessazione d’ufficio della partita Iva non possano utilizzare in compensazione i crediti d’imposta. Analoga cosa riguarda i soli crediti Iva relativi ai soggetti che si siano visti escludere dal registro Vies da parte delle Entrate. Ad essere inibito è l’utilizzo del credito nel modello F24. Al contrario, nessuna limitazione opera con riferimento alla facoltà di portare il credito Iva in detrazione dell’Iva a debito, in sede di liquidazioni periodiche. Il divieto opera per le partite Iva cessate, ‘fino a quando la partita Iva risulti cessata’. E’ ragionevole ipotizzare che la preclusione valga solo per i crediti maturati alla data di notifica della cancellazione.


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