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Rettifiche sugli sconti

L’acquirente che, successivamente all’acquisto, ha ottenuto uno sconto o un abbuono sul prezzo, è tenuto a rettificare la detrazione dell’Iva anche se non ha ricevuto dal fornitore un documento contabile puntuale (la nota credito, nel sistema nazionale) e anche se il fornitore non ha, a sua volta, recuperato la maggiore imposta versata sull’operazione. L’obbligo del primo, infatti, sussiste a prescindere dal diritto del secondo. E’ quanto emerge dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia Ue, ieri, nella causa C-684/18, promossa dai giudici romeni nell’ambito di una controversia che ha preso le mosse dalla evidenza, in un unico documento contabile, di ribassi relativi a diverse operazioni, di cui alcune interne ed altre unionali. Secondo la Corte l’obbligo di rettifica investe anche il soggetto passivo acquirente.


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