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Rimessione al giudice limitata

Con l’ordinanza n. 28471 dello scorso 5 novembre la Corte di cassazione ha affermato che sono tassativi i casi in cui il processo torna al grado precedente. Non vi rientra, ad esempio, l’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza in discussione. La causa viene invece rimessa alla Commissione tributaria provinciale o regionale: se il giudice dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; ritiene che il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato; riconosce che la sentenza impugnata, giudicando in maniera erronea, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; accerta che il collegio giudicante non era legittimamente composto; rileva l’omessa sottoscrizione della sentenza.


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