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Sulla cessione di crediti deteriorati Entrate fuori linea rispetto alla Ue

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 78/E del 31 dicembre 2021, ha affrontato la tematica del trattamento Iva delle cessioni dei crediti deteriorati (Npl) sollevando alcune perplessità se si guarda da un lato alle caratteristiche di queste operazioni e dall’altro ai precedenti della giurisprudenza europea e del Comitato Iva. L’Agenzia qualifica queste operazioni come prestazioni di servizi in base all’articolo 3, comma 2, numero 3 del Dpr 633/1972. Dopodiché opta per la natura finanziaria di tali operazioni e, quindi, per l’esenzione. In merito all’acquisto di Npl a scopo di finanziamento la Corte di giustizia Ue è dell’avviso che si tratti di un’attività di recupero credito e, come tale, imponibile. A livello comunitario si ritiene che l’operazione in capo al cessionario non rilevi quando il corrispettivo pattuito riflette il valore di mercato. Considerare esente tale attività, per soggetti che detraggono integralmente l’Iva sugli acquisti, determinerebbe un aggravio di costo.


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