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Superbonus, credito d’imposta utilizzabile in compensazione

Il decreto Rilancio non consente solo di trasferire a terzi, banche comprese, le detrazioni edili tramite la cessione o lo sconto in fattura, ma prevede anche la possibilità di trasformare le detrazioni Irpef o Ires in crediti d’imposta compensabili orizzontalmente in F24 dallo stesso contribuente. Per alcune specifiche detrazioni fiscali Irpef o Ires, sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione potranno optare alternativamente tra: a) la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari; b) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Una volta che la detrazione è trasformata in credito d’imposta o sia stata scontata dal fornitore, il beneficiario, oltre a cedere il credito, può utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle rate residue di detrazione non fruite. Con la detrazione diretta in compensazioni il contribuente rischia di perdere l’agevolazione dell’anno in caso di incapienza.


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