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Trasferimenti di beni rilevanti ai fini dell’Irap

L’espresso richiamo alla disciplina del transfer pricing per l’individuazione del valore normale del complesso di beni o di singoli beni oggetto di trasferimento, dovrebbe permettere di dare rilevanza anche ai fini Irap alla plusvalenza da exit e ai maggiori valori di ingresso, in deroga al principio di presa diretta dal bilancio. Pur in assenza di un riferimento diretto all’Irap gli articoli 166 e 166-bisTuir dispongono che il valore normale è determinato in base all’art. 110, comma 7, Tuir. Tale disciplina deve intendersi applicabile ai fini Irap, in deroga al principio di presa diretta dal bilancio e al fine di evitare disallineamenti tra Ires e Irap. La rilevanza del valore normale anche ai fini Irap appare coerente con l’interpretazione delle Entrate in relazione al regime Irap delle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale, per le quali si è ritenuto di non creare disallineamenti rispetto al regime Ires, anche dopo l’introduzione del principio della presa diretta dal bilancio della base imponibile Irap.


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