Rassegna Fiscale

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Trasferimento di sede al test di neutralità

La residenza di una società può essere trasferita all’estero con operazioni straordinarie ovvero con fusioni, scissioni e conferimento d’azienda e di quote o azioni. Sono caratterizzate da neutralità fiscale le operazioni di fusione, scissione e trasferimento di sede. La neutralità è subordinata alla sussistenza di una stabile organizzazione che residua in Italia al termine del trasferimento di residenza.  La questione della stabile organizzazione che residua dopo il trasferimento di residenza si pone sotto diversi profili: il primo è quanto parte del soggetto trasferito sia ‘confluita’ nella stabile organizzazione italiana. Questo aspetto andrà valutato considerato anche se le funzioni determinanti dell’azienda siano in effetti uscite dal territorio italiano. La questione della stabile organizzazione ‘residua’ diventa più articolata nei casi di società che, prima e dopo il trasferimento, hanno come principale attività la gestione di disponibilità finanziarie, di attivi liquidi o di singoli beni.


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