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Va restituito il bonus 2018 sui beni agevolati e ceduti

Nel modello Redditi 2020 debutta la restituzione dell’iperammortamento fruito nel 2018. Si tratta del primo caso di possibile applicazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del dl 87/2018, secondo cui ‘se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati alle strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento’. La disposizione non trova mai applicazione in caso di superammortamento e, in merito all’iperammortamento, trova applicazione per gli investimenti effettuati a partire dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del dl 87/2018. Il modello Redditi è pronto ad accogliere la restituzione dell’iperammortamento stanziato nel 2018, attraverso una variazione in aumento da operare al rigo RF55 con il codice 62. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta.


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