Rassegna Fiscale

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Violazioni fiscali fraudolente ammesse al ravvedimento

Dopo averlo comunicato nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 di ieri, ufficializza il cambio di orientamento affermando che anche per le violazioni tributarie fraudolente è possibile avvalersi del ravvedimento operoso. Finora la possibilità era esclusa per effetto della circolare n. 180/E/1998 secondo cui con il ravvedimento operoso non era possibile regolarizzare infedeltà dichiarative riconducibili a condotte fraudolente, come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In realtà il Dlgs 74/2000, modificato dal 25 dicembre 2019, prevede che attraverso il ravvedimento operoso sia possibile conseguire la non punibilità anche dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti e con altri artifizi, come già avviene da vari anni per l’infedele e omessa dichiarazione. La non punibilità ricorre se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti attraverso integrale pagamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso, a patto che questo avvenga prima di accessi, ispezioni e verifiche. Restano dubbi sulla commisurazione della sanzione ridotta. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Ravvedimento operoso allargato’ – pag. 29)


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