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Annullata la maximulta per il secondary ticketing: piattaforme neutrali

Con la sentenza n. 7949/2022 pubblicata lo scorso 13 settembre il Consiglio di Stato ha stabilito che la piattaforma di secondary ticketing non è un hosting attivo per definizione; al contrario, la messa a disposizione di servizi ‘tecnici’ per la conclusione di contratti di vendita di biglietti configura un hosting passivo a tutti gli effetti, almeno fino a prova contraria. I giudici di Palazzo Spada chiudono definitivamente le polemiche dell’estate 2020 sul c.d. bagarinaggio online delle piattaforme di rivendita dei biglietti dei maxiconcerti, annullando in un sol colpo la sentenza del Tar Lazio 4335/2021 e la maximulta sottostante dell’Agcom di 1,75 milioni di euro. A beneficiare del colpo di spugna è la società americana Stubhub.Inc – rappresentata da Marco Berliri/Hogan Lovells – che aveva impugnato la decisione con cui il Tar aveva avallato la ricostruzione e la sanzione inflitta dall’Agcom.


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