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Assemblea in una sede raggiungibile e riservata

La sede dell’assemblea va individuata nell’ambito territoriale del Comune in cui si trova lo stabile. Ci sono però delle eccezioni. Secondo la giurisprudenza di merito per i complessi condominiali destinati a villeggiatura, l’assemblea può avvenire anche altrove. Non esiste, tuttavia, solo il limite territoriale perché l’amministratore deve individuare un locale idoneo allo scopo. Il luogo prescelto quale sede dell’assemblea deve infatti garantire il ‘pieno affidamento per la partecipazione di tutti i condomini’ e il corretto e ordinato svolgimento della discussione. Quindi: locali accoglienti e sufficientemente idonei a tutelare la riservatezza della discussione. In assenza di un locale idoneo nel condominio non sembra opportuno che l’assemblea si svolga presso l’abitazione di un condomino. Può capitare che su richiesta dei condomini il giudice sia chiamato a scegliere la sede dell’assemblea.


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