Complesso provare il no alla diffusione di video e immagini
La legge sul Codice rosso introduce nel Codice penale i nuovi articoli 612-ter e 583-quinquies. Il primo introduce il delitto di ‘diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti’. Il secondo il delitto di ‘deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso’. Per la punibilità del primo reato è necessario il dolo specifico, ossia dalla volontà di arrecare danno alla persona offesa. Problemi potrebbero concretizzarsi nella prova della consapevolezza del dissenso della persona ripresa nel video o nell’immagine alla sua diffusione. Si tratta di un elemento non facile da dimostrare, soprattutto se la registrazione, e la prima diffusione, avvengono in forma scherzosa proprio da parte della vittima, ad esempio, per la sottovalutazione delle conseguenze legate all’impossibilità di controllare la diffusione dei contenuti sul web.