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Contraffazione, il lucro cessante richiede la prova del danno subito

Contraffazione di marchi. Per la liquidazione del danno da lucro cessante è necessario provare il danno subìto. Con la sentenza n. 24635 la Corte di cassazione chiarisce la portata dell’articolo 125, secondo comma, del Codice della proprietà industriale che fa da riferimento alle presunzioni per la liquidazione del lucro cessante. Una legge speciale che consente, a chi ha subìto la violazione, di attenuare l’onere probatorio ma non di eliminarlo. Secondo la norma il pregiudizio da lucro cessante può essere determinato in un importo pari a quello che l’autore della contraffazione avrebbe pagato se avesse ottenuto la licenza dal titolare del diritto. È il criterio del c.d. giusto prezzo del consenso, che può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, per il quale, però, non basta solo un’astratta presunzione.


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