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Diffama chi scrive che il consuntivo è ‘falsato’

Con la sentenza n. 147 del 5 gennaio 2021 la Cassazione penale conferma che il condòmino che spedisce una lettera contenente contestazioni offensive alla reputazione dell’amministratore, con l’invito, oltretutto, a divulgarne il contenuto in sede assembleare e di allargarla al verbale, commette il reato di diffamazione aggravata. Affermare che il consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco personale nei riguardi dell’amministratore condominiale. Cosa diversa è quando invece nel contenzioso giudiziario si impugna il rendiconto e si insiste sul presupposto della addotta falsità.


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