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Domande di anticipo di cassa Covid: torna in gioco la scadenza del 3 luglio

L’Ufficio studi di Camera e Senato, nel dossier di commento al decreto legge n. 52/2020, ha precisato che in sede di prima applicazione tutte le domande di cassa integrazione, a pena di decadenza, devono essere presentate entro il 17 luglio. Non trova quindi fondamento il termine del 3 luglio per le domande relative all’anticipo dell’ammortizzatore. Il decreto legge citato stabilisce che in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del dl ‘Cura Italia’ devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La stessa norma prevede che in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto e, quindi, al 17 luglio. Per l’Inps le domande vanno presentate entro il 17 luglio con esclusione di quelle che prevedono il pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% per le quali la scadenza è al 3 luglio.


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