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Doppio termine per i ricorsi dei dirigenti solo per nullità

Con la sentenza n. 395/2020 depositata ieri la Corte di cassazione ha stabilito che il doppio termine di decadenza introdotto dal collegato Lavoro in materia di invalidità dei licenziamenti si applica ai dirigenti con riferimento alle sole ipotesi di nullità previste dall’art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori. Viceversa, alla impugnazione del licenziamento dei dirigenti nelle ipotesi di ‘ingiustificatezza’ previste e sanzionate dai contratti collettivi non opera il regime della legge n. 183/2010 sulla decadenza stragiudiziale e giudiziale. Questa pronuncia degli ‘ermellini’ si basa sul rilievo che il riferimento alla espressione ‘invalidità’ previsto dal collegato Lavoro vada interpretato in senso stretto, riferendosi soltanto ai licenziamenti la cui illegittimità sia foriera di produrre la reintegrazione.


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