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È diritto del condominio sospendere la fruizione di servizi comuni al moroso

Molti amministratori di condominio devono risolvere il problema del recupero delle somme dovute dai morosi. Il Codice civile, all’articolo 1129 impone loro di agire per la riscossione forzosa, salvo che l’assemblea non lo abbia esentato. Tra i compiti dell’amministratore vi è proprio quello della riscossione dei contributi condominiali a cui il professionista non può sottrarsi. Tra gli strumenti a disposizione c’è il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Una volta ottenuto il titolo esecutivo l’amministratore può colpire i beni del debitore e, addirittura, iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili. Qualora l’inadempimento si protragga per sei mesi al condomino moroso può essere sospesa la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Tra i servizi comuni ci sono l’erogazione dell’acqua e del riscaldamento. Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 30 giugno 2021, ha consentito all’amministratore di un condominio di chiudere l’utenza dell’acquedotto al condomino moroso.


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