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Giudici tributari, arretrati con tassazione separata

Gli emolumenti corrisposti ai giudici tributari oltre 120 giorni dal termine dell’anno di maturazione senza che sussistano circostanze giustificative eccezionali sono assoggettati a tassazione separata. Oltre tale termine, si tratta di arretrati che non possono essere tassati in via ordinaria. Con due sentenze analoghe (3581 e 3584) la Corte di cassazione ha risolto la querelle sulla tassazione dei compensi dei giudici tributari sistematicamente corrisposti con notevole ritardo. Il pagamento degli emolumenti relativi all’esercizio precedente erogati dalla Pa entro 120 giorni è nel limite del c.d. ritardo fisiologico, per il quale è applicabile la tassazione ordinaria. Oltre tale lasso di tempo, salvo circostanze eccezionali da giustificare, i compensi sono qualificabili come redditi arretrati e quindi soggetti a tassazione separata. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Giudici tributari, fisco leggero’ – pag. 26)


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