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I precedenti per decidere le attenuanti non utilizzabili per stabilire la recidiva

Le Sezioni unite della cassazione, con la sentenza n. 20808 depositata ieri, hanno chiarito che se i precedenti penali commessi dall’imputato negano le attenuanti generiche, questo non significa che automaticamente ne deriva il riconoscimento dell’aggravante della recidiva, con il conseguente aumento di pena da valutare anche ai fini della prescrizione. Secondo i giudici il giudizio in materia di recidiva e il peso da dare ai precedenti penali è diverso rispetto a quanto previsto in materia di riconoscimento delle attenuanti. I precedenti, nella valutazione della recidiva, hanno un perimetro più limitato. La Corte ricorda che costituiscono precedenti penali valutabili per la recidiva solamente le condanne definitive e solo quelle che sono diventate tali prima della commissione del nuovo reato; nel giudizio sulle attenuanti, il rilievo dato ai precedenti serve invece al giudice per negare la meritevolezza dell’attenuazione della pena. Del resto, dicono ancora le Sezioni unite, la irriducibilità della recidiva alla presenza di precedenti penali rappresenta uno degli elementi della giurisprudenza costituzionale successiva all’entrata in vigore della legge ex Cirielli.


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