Infortunistica, società al riparo
Sono irrilevanti ai fini della 231 la procura speciale e l’autonomia di spesa. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34943 di ieri, ha negato la condanna per violazione della 231 alla società, nonostante l’infortunio sul lavoro ascrivibile a un reato compiuto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale. E ciò benché il delegato sia investito da una procura speciale e disponga di un budget per l’antinfortunistica. La facoltà di decidere in autonomia sulla sicurezza, infatti, non equivale a conferire al delegato poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza: la società evita dunque la responsabilità amministrativa se, da una parte, il fatto è imputabile non a una figura apicale ma ad una persona sottoposta alla direzione dei vertici e, dall’altra, ha adottato in epoca precedente al reato un modello di organizzazione, gestione e controllo in grado di prevenirlo.