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La conciliazione giudiziale teme solo i limiti ordinari

Sul tema della validità delle conciliazioni giudiziali l’ordinanza n. 20913 della Cassazione ha suscitato allarme ingiustificato tra gli addetti ai lavori. E’ stato, infatti, ipotizzato che i Supremi giudici avessero inteso circoscrivere la non impugnabilità delle conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, in base all’art. 2113 c.c., ai soli atti dispositivi di diritti ricompresi nel perimetro della lite. Tale affermazione, tuttavia, non si rinviene nel provvedimento della Cassazione che viceversa si limite a ribadire alcuni principi che possono ritenersi consolidati. La prima questione attiene alla esperibilità, nei confronti della transazione contenuta nella conciliazione giudiziale delle normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti. La Cassazione afferma che la conciliazione resta soggetta alle ordinarie azioni di annullabilità e nullità dei contratti disciplinati dal Codice civile. E’ poi nulla e non annullabile la rinuncia del lavoratore a diritti non ancora acquisiti nel suo patrimonio.


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