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L’autoriciclaggio coesiste con la bancarotta

La Cassazione penale, con la sentenza 37503 depositata ieri, chiarisce che l’autoriciclaggio può coesistere con la bancarotta per distrazione. I giudici di legittimità hanno così bocciato il ricorso della difesa stabilendo nello stesso tempo l’applicazione della custodia cautelare nei confronti degli amministratori, di fatto e di diritto, e il sequestro preventivo dell’azienda, applicando per quest’ultima quanto previsto dal decreto 231/2001. Secondo la Corte se il trasferimento riguarda beni statici la condotta attraverso la quale la somma è stata ottenuta non è idonea a configurare l’autoriciclaggio. Quando, però, agli atti di distrazione segue la gestione dell’azienda allora l’autoriciclaggio si concretizza. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cessioni fittizie parallele all’attività: è autoriciclaggio’ – pag. 27)


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