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Mediazione, paletti all’illiceità

Con la sentenza n. 40518 depositata lo scorso 9 novembre, la Suprema corte, sezione penale, ha chiarito che il concetto di illiceità della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 346-bis c.p., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa ‘vendita’ della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri di ufficio. I giudici di legittimità si sono pronunciati sul reato di traffico di influenze illecite, valutandone le condizioni di punibilità dell’attività di mediazione. Nel caso analizzato l’ipotesi aggravata del traffico di influenze illecite vedeva come protagonista, come trafficante, un pubblico agente.


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