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Necessario identificare il danneggiato per stabilire chi giudica

Con la sentenza del 17 giugno (causa C-800/19) la Corte di giustizia Ue ha chiarito i criteri per individuare il giudice di uno Stato membro competente nelle azioni civili per violazione attraverso il web dei diritti della personalità. Gli eurogiudici hanno precisato che se una persona non è individuabile direttamente o indirettamente, non può essere attribuita la competenze, in base al regolamento 1215/2012 su giurisdizione ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, al giudice dello Stato membro del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire e, quindi, dove la presunta vittima ha il proprio centro di interessi. Tutto era iniziato dal ricorso di un cittadino polacco, sopravvissuto ad Auschwitz, residente a Varsavia, che sosteneva di essere stato leso da un articolo pubblicato da un editore tedesco su un giornale di lingua tedesca, ma accessibile sul web. Nell’articolo era stato indicato il ‘campo di sterminio polacco di Treblinka’, corretto poi in ‘campo di sterminio nazista situato nella Polonia occupata’.


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