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Nello stesso livello le mansioni possono cambiare

La disciplina che ha riformato in modo significativo la facoltà del datore di lavoro di variare unilateralmente le mansioni assegnate al dipendente non subordina più la legittimità al giudizio di equivalenza sostanziale fra le mansioni in precedenza espletate dal lavoratore rispetto a quelle nuove, limitandosi a richiedere che le seconde siano ‘riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte’. Detto in altro modo, in caso di modifica delle mansioni non è più necessario tenere conto del bagaglio professionale acquisito nel corso del rapporto di lavoro, essendo sufficiente accertare la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello e categoria di inquadramento rispetto alle precedenti. Per valutare se nel caso concreto possa integrarsi o meno un’ipotesi di esercizio illegittimo dello ius variandi è essenziale verificare quale ‘versione’ della disposizione in esame sia applicabile ratione temporis, potendone conseguire conclusioni del tutto opposte. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità una dipendente aveva lamentato una dequalificazione subita.


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