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Niente ritiro automatico della patente ai soggetti in libertà vigilata

La revoca della patente di guida per le persone sottoposte a misure di sicurezza personali non può scattare in automatico. Con la sentenza n. 24/2020 depositata ieri la Corte costituzionale ha bocciato la norma del 2009 che lo prevede nota come pacchetto sicurezza dell’allora ministro Maroni e modificata dalla legge 120/2010. Spetterà dunque al prefetto valutare di caso in caso se disporre la revoca. I giudici delle leggi stigmatizzano così scelte legislative rigide, che mettono sullo stesso piano situazioni individuali tra loro molto diverse. Senza dare possibilità al prefetto o al giudice di valutare in concreto la pericolosità del soggetto e, soprattutto, la necessità di revocargli la patente di guida. Un principio già espresso nella sentenza 88/2019 sulla revoca in caso di omicidio stradale commesso senza l’aggravante dello stato di alterazione da alcol o droga. Dunque, la pericolosità sociale dovrà essere accertata dal giudice ‘sulla base di tutti quegli elementi che rilevino come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere’.


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