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Nullità del trust, si può scegliere la giurisdizione

Spetta al giudice italiano giudicare la validità di un trust costituito all’estero da un disponente italiano a favore di un beneficiario italiano e con nomina di un trustee non di nazionalità italiana. Ad affermarlo la Cassazione a Sezioni unite con l’ordinanza n. 7621 dello scorso 18 marzo. I giudici di legittimità stabiliscono che: se nell’atto istitutivo di un trust vi è una clausola che stabilisce la competenza di un dato giudice per la materia della administration del trust stesso, tale clausola non vale qualora sia instaurato un giudizio per la dichiarazione di nullità del trust; inoltre, è competente il giudice italiano per la causa promossa per far dichiarare la nullità di un trust istituito nelle Isole Cayman da un disponente italiano avente come beneficiario una fondazione di diritto italiano e come attuale trustee una società di diritto svizzero. La causa era giunta in Cassazione per lamentare la nullità del trust sotto vari profili. Nell’ambito di questo giudizio ci si è chiesto quale fosse il giudice competente a giudicare la questione di invalidità dell’atto istitutivo del trust.


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