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Permessi premio, ammissibilità più ampia

Dopo la caduta del divieto assoluto dei permessi premio per i detenuti non collaboranti condannati all’ergastolo per reati di mafia, la Corte di cassazione inizia a fissare le condizioni per il loro riconoscimento. Nella sentenza n. 33743 i giudici Supremi della sezione penale hanno sostenuto che, per l’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, dopo la sentenza della Consulta n. 253/2019, basta l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultano tali da motivare l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un ripristino dei medesimi, idonei in quanto tali a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge. Accolto il ricorso presentato da un condannato all’ergastolo per i delitti di omicidio e associazione di stampo mafioso contro la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua domanda di permesso premio.


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