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Reintegro flessibile solo in casi limitati

Essere reintegrato sul posto di lavoro oppure optare per una indennità di 15 mesi di retribuzione, esente dal versamento dei contributi. Sono le due chances del lavoratore licenziato, dopo la pronuncia di illegittimità del licenziamento da parte del giudice, che disponga la reintegra. Questo vale sia per gli assunti fino al 7 marzo 2015, sia per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti. La facoltà del lavoratore di optare per l’indennità di 15 mensilità al posto della reintegra spetta anche dopo la pronuncia dell’ordinanza di chiusura che conclude il processo sommario del rito ‘Fornero’, come ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 16024 del 18 giugno 2018. Secondo i giudici non c’è ragione per ritenere che la facoltà prevista dallo Statuto del contribuente non possa estendersi anche alla condanna contenuta nell’ordinanza ‘Fornero’.


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