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Scambio oggetti in 41 bis

Con la sentenza n. 97/2020 la Corte di cassazione ha affermato che tra i detenuti sottoposti al 41-bis è possibile lo scambio di oggetti. I giudici della Consulta hanno ritenuto fondato il rilievo della Cassazione secondo la quale l’assoluta impossibilità di scambiare pacchi per i detenuti in regime differenziato, oltre a violare i principi del finalismo rieducativo della pena, costituiva trattamento inumano e degradante. Sul punto i giudici delle leggi hanno osservato che il regime differenziato previsto dall’art. 41 bis assolve nel disegno legislativo una precisa funzione, consistente nel rescindere tutti i contatti tra il detenuto in regime differenziato e gli altri appartenenti all’associazione criminale del quale quest’ultimo abbia fatto parte. Pertanto, la norma prevista oggetto del giudizio costituzionale per il suo contenuto, consistente in un divieto riguardante ben precisi rapporti tra detenuti, non pare rispondente alla finalità assegnate al trattamento differenziato dato che non riguarda le relazioni tra il detenuto e soggetti esterni.


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