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Sindaci comunque responsabili se la segnalazione non è tempestiva

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli organi di controllo sono responsabili e non basta effettuare la segnalazione, in assenza della massima tempestività. È quanto emerge, in primis, dalla Relazione del Massimario della Cassazione sul nuovo Codice della crisi. Sulla responsabilità dei controllori la Relazione stringe le maglie delle possibili (future) contestazioni ai professionisti in caso di assenza di tempestività e sottolinea come ‘si dovrà perciò ritenere che una segnalazione tardiva, fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l’organo di controllo, non possa avere degli effetti ‘deresponsabilizzanti’. Sul punto il Massimario valorizza la norma che impone alle banche nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, di darne notizia anche agli organi di controllo societari.


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