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Sospensione dell’attività: rimborso non per tutti

L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota n. 7401 dello scorso 12 agosto, ha chiarito che il datore di lavoro non può chiedere la restituzione della somma aggiuntiva versata per ottenere la revoca della sospensione dell’attività prima della pronuncia sul ricorso. Il chiarimento fornito dall’Inl riguardava il diritto alla restituzione della somma versata per l’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 del Dlgs 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia, per la mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo. In linea con la soluzione prospettata dall’Ispettorato di Bari, l’Inl ha sostenuto che la decadenza del provvedimento di sospensione, in seguito alla mancata pronuncia entro 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati. Dovrà essere così respinta la richiesta di rimborso della somma versata dall’impresa per l’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale.


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