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Sottrazione fraudolenta anche con il bonifico

La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 16686 depositata ieri, ha chiarito che lo svuotamento negli anni dei conti di varie aziende può integrare il reato di sottrazione fraudolenta, nonostante il trasferimento delle somme avvenga con bonifici e sia quindi tracciabile e ricostruibile. Per l’accusa una persona aveva gestito alcune ditte di proprietà di terzi percependo utili via bonifici dai conti di alcune ditte in favore di altre. I trasferimenti dei fondi avvenivano nel tempo intercorrente tra l’iscrizione a ruolo delle imposte che non venivano versate dalle aziende e l’inizio della riscossione coattiva. Successivamente, dal conto di destinazione le somme venivano prelevate o trasferite su conti esteri. Veniva pertanto impedito all’Amministrazione finanziaria di procedere anche in maniera forzata alla riscossione del credito con conseguente integrazione del delitto di sottrazione fraudolenta.


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