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Superata l’emergenza, pochi vincoli su luoghi e tempi della prestazione

Il 15 ottobre termina l’emergenza e si dovrà ridiscutere dello smart working e del suo impatto sul luogo di lavoro e sul tempo della prestazione lavorativa. La legge 81/2017 all’articolo 18, stabilisce che la prestazione lavorativa deve essere eseguita ‘in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa’. Di fatto, l’alternanza tra lavoro da remoto e in presenza costituisce il tratto caratteristico di questa tipologia di lavoro. Altrettanto significativa è l’assenza di una postazione fissa fuori azienda e qui sta la differenza con il vecchio telelavoro. Il lavoro agile non è lavoro da casa e non incombe sul datore l’obbligo di allestire una postazione. Per la legge il dipendente è libero di scegliere dove eseguire la prestazione. E lo conferma la copertura Inail per l’infortunio in itinere. Per l’orario di lavoro non è necessario né opportuno fissarlo in maniera rigida e vincolante nell’accordo individuale. Lo smart working va infatti valutato sui risultati della prestazione e non può ridursi a lavorare da remoto con gli stessi tempi e modalità del lavoro in sede.


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