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Valido il sequestro del bar rumoroso per aver disatteso gli ordini del questore

È valido il sequestro penale del bar che ha cagionato rumori insopportabili ai vicinati. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35324/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal titolare di un locale contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dell’attività disposto dall’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 c.p.. Il Comune aveva disposto la chiusura del bar per mancanza dei requisiti in capo al titolare; il questore ordinava la chiusura del locale in quanto ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e di soggetti dediti all’abuso di alcol. L’esercizio, inoltre, era fonte di disturbo alle persone per gli schiamazzi. Per evitare la prosecuzione dell’attività, che violava le prescrizioni dell’ordinanza, il procuratore della Repubblica sottoponeva a sequestro preventivo il locale per violazione dell’art. 650 c.p.. Il titolare presentava ricorso in Cassazione, qui i giudici con l’ermellino lo dichiaravano inammissibile poiché la condotta del ricorrente consisteva proprio nella violazione dell’articolo 650 c.p. in quanto non aveva ottemperato alle prescrizioni del questore che gli intimavano di cessare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.


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