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Welfare, esenzione immediata

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 212/2019 resa ad un interpello presentato da un istituto di credito in merito all’introduzione di un piano di welfare legato alla produttività ed attuato attraverso una piattaforma informatica, ha chiarito che i benefit in sostituzione del premio monetario si considerano percepiti e, dunque, esenti da Irpef, quando il lavoratore effettua la loro scelta e non quando ne fruisce materialmente; ossia quando i benefit entrano nella disponibilità giuridica del lavoratore, a nulla rilevando la successiva fruizione del benefit. Il documento, inoltre, chiarisce che nell’ipotesi in cui le spese sostenute dal lavoratore costituiscano per quest’ultimo un onere detraibile o deducibile, il momento in cui il datore di lavoro le rimborserà rileverà ai fini della compilazione, da parte di quest’ultimo quale sostituto d’imposta, dell’apposita sezione della Cu riservata ai ‘rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione’.


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